Rinuncia alla eredità in paese diverso (Reg. Ue 650/2012)
La rinuncia all’eredità resa da un erede dinanzi a un organo giurisdizionale del proprio Stato di residenza abituale è valida anche se non rispetta i requisiti formali previsti dalla legge applicabile alla successione in un altro Stato membro. Lo afferma la Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza del 2 giugno 2022 (C-617/20) con la quale è stato chiarito che l’art. 13 del Regolamento UE n. 650/2012 ammette un foro alternativo di competenza giurisdizionale per permettere agli eredi di accettare o rinunciare all’eredità senza rivolgersi all’organo di un altro Stato membro competente per la successione.