Responsabilità 231 e colpa di organizzazione
La sentenza n. 18413 del 2022 della Corte di Cassazione Penale afferma che l’assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non rappresentano automaticamente elementi costitutivi dell’illecito dell’ente. Gli elementi, al contrario, sono costituiti dalla compresenza della relazione organica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l’ente, la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due.
La Corte in particolare afferma che nell’indagine riguardante la configurabilità dell’illecito imputabile all’ente “le condotte colpose dei soggetti responsabili della fattispecie criminosa (presupposto dell’illecito amministrativo) rilevano se riscontrabile la mancanza o l’inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01. La ricorrenza di tali carenze organizzative, in quanto atte a determinare le condizioni di verificazione del reato presupposto, giustifica il rimprovero e l’imputazione dell’illecito all’ente, oltre a sorreggere la costruzione giuridica per cui l’ente risponde dell’illecito per fatto proprio (e non per fatto altrui)”.