Diritto di accesso ai dati personali nel rapporto tra cliente e avvocato
Con provvedimento del 17 gennaio 2022 il Garante della privacy italiano ha ricordato che, in caso di richiesta di accesso ai dati personali effettuata dal cliente all’avvocato, quest’ultimo, ai sensi dell’art. 15 del GDPR, deve fornire riscontro entro 30 giorni dalla istanza, fatto salvo comunque la possibilità di rispondere in tempi più lunghi per motivate ragioni. Per gli avvocati, l’obbligo di fornire i documenti al cliente si estende a tutta la documentazione giudiziale e stragiudiziale, con la sola eccezione della corrispondenza classificata come riservata tra colleghi.